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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il presente intervento normativo è volto a ratificare e rendere esecutiva in Italia la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione n. 58/4 del 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, attività alla quale l'Italia è stata più volte sollecitata in numerose risoluzioni dell'Assemblea generale e in dichiarazioni politiche di alto livello.

B)  Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il presente disegno di legge interviene su alcuni specifici punti del codice penale, del codice di procedura penale e della legislazione complementare (definizione dei reati di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e loro funzionari, devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate, rilevanza dei reati di cui all'articolo 377-bis del codice penale), ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, per realizzare il necessario coordinamento tra la legislazione interna e i precetti della predetta Convenzione.

C)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario o internazionale, ma ne costituisce, come detto, specifica attuazione.

D)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.

E)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Il disegno di legge, come già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

 

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F)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        In assoluta coerenza con le definizioni e con gli istituti in uso, è stata introdotta la definizione di «autorità centrale» per le richieste di assistenza giudiziaria nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), individuata nel Ministro della giustizia; la necessità di tale introduzione è dettata dalle precise indicazioni in merito contenute nell'articolo 46 della Convenzione.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.

        I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto sono state apportate modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla normativa complementare (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi espliciti o impliciti.